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ANTARCTICLAND
Decreto legge 20 giugno 2008, n. 09 che crea il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizione
1. Il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Disciplinesportive associate
2. Il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland, regolato dalla Carta Olimpica, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale. Il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland è posto sotto la vigilanza del Ministero dello Sport.
Art. 2
Funzioni di disciplina e regolazione
1. La Presidenzae del Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland, cura e coordina l’organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale, e ove esistano patti bilaterali con altre Nazioni, ne promuove la Pratica.
2. Il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati
3. Il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato Paraolimpico, per i disabili ferme le competenze degli Stati ove per ragioni Geografiche la stessa venisse svolta.
4. Il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, detta principi contro l’esclusione, le diseguaglianze, il razzismo e la xenofobia e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport.
4-bis. Il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione degli atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili.
5. Il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, detta principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale.
6. Il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, detta principi per assicurare che ogni giovane atleta formato da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, società o associazioni sportive ai fini di alta competizione riceva una formazione educativa o professionale complementare alla sua formazione sportiva.
7. Il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland detta principi per prevenire e reprimere l’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive.
8. Il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell’ordinamento sportivo.
Art. 3
Funzioni di gestione
1. Il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland promuove la massima diffusione della pratica sportiva, anche al fine di garantire l’integrazione sociale e culturale degli individui .
2. Il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland promuove e tutela lo sport giovanile fin dall’età pre-scolare.
3. Il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland previene e reprime l’uso di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, anche in collaborazione con le autorità internazionali preposte alla vigilanza e al controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.
4. Il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland cura la preparazione degli atleti, lo svolgimento delle manifestazioni e l’approntamento dei mezzi necessari alla partecipazione della delegazione Nazionale ai giochi olimpici e ad altre manifestazioni sportive.
4-bis. Il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland, anche in collaborazione con le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport.
5. Il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland gestisce attività connesse e strumentali all’organizzazione e al finanziamento dello sport, mediante Società di gestione appositamente costituita.
Art. 4
Principio di autonomia sportiva
1. Il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland svolge le proprie funzioni e i propri compiti con autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale “CIO”.
2. Il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland, salvaguardando la sua autonomia da ingerenze di natura politica, religiosa ed economica, in conformità ai principi sanciti dalla Carta Olimpica, intrattiene rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali.
3. Il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland può presentare al Ministro dello Sport e, per il suo tramite, al Governo, proposte e osservazioni in ordine alla disciplina legislativa in materia sportiva, tenendo anche conto dell’evoluzione dell’ordinamento internazionale.
Art. 5
Organizzazione del Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland e degli Organi di Controllo
1. Sono organi del Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland
a) il Consiglio Nazionale dello Sport
b) il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland;
c) il Segretario Generale del Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland.
2. Gli organi del Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland verrano eletti mediante Decreto e rimarranno in carica per due.anni, salvo rinuncia o sostituzione da parte del Ministro dello Sport.
3. E’ ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
4. Gli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi devono essere determinati con decreto del Ministero dello Sport.
ATLETI, TECNICI SPORTIVI ED UFFICIALI DI GARA
Art. 6
Atleti
1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di
promozione sportiva.
2. Gli atleti sono soggetti dell’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland e della Federazione nazionale di appartenenza; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland.
4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
5. Ai sensi dei quanto disposto dalla Carta Olimpica, è costituita presso il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland (COA) la Commissione Nazionale Atleti. La sua composizione ed il relativo funzionamento vengono disciplinati dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland.
Art. 7
Tecnici sportivi
1. I tecnici, inquadrati presso le società e le associazioni sportive riconosciute, o comunque iscritti nei quadri tecnici federali, sono soggetti dell’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.
2. I tecnici devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland e della Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata di appartenenza, osservando altresì le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme.
Art. 8
Ufficiali di gara
1. Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.
2. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, possono riconoscere gruppi o associazioni di ufficiali di gara.
3. Gli ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.
PATRIMONIO, MEZZI FINANZIARI, BILANCIO
Art. 9
Patrimonio
Il Tesoro di Antarticland é titolare dei beni immobili e mobili assegnati al Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland, alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate. Il Comitato Olimpico Nazionale di Antarticland può concedere in uso alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate beni ad esso assegnati.
Art. 10
Gestione finanziaria
A cura degli sponsor
Art. 11
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello stato di Antarcticland.
Il Reggente
Sir Giovanni Caporaso Gottlieb
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